Art. 25

Codici comunitari di buona pratica in materia di etichettatura

In vigore dal 13 lug 2009
Codici comunitari di buona pratica in materia di etichettatura 1.   La Commissione incoraggia la messa a punto di due codici comunitari di buona pratica in materia di etichettatura («i codici»), uno per gli alimenti per animali da compagnia e l’altro per i mangimi composti per animali destinati alla produzione di alimenti, che può comprendere una sezione riguardante i mangimi composti destinati agli animali da pelliccia. 2.   I codici sono volti a migliorare l’adeguatezza dell’etichettatura. In particolare, essi contengono disposizioni relative alla presentazione delle indicazioni di etichettatura di cui all’, all’etichettatura facoltativa di cui all’ e all’utilizzo delle allegazioni di cui all’. 3.   Per l’istituzione di tali codici e eventuali loro modifiche si applica la procedura di cui all’. 4.   L’uso dei codici da parte degli operatori del settore dei mangimi è facoltativo. Tuttavia, l’utilizzo di uno dei codici può essere indicato sull’etichettatura solo a condizione che tutte le pertinenti disposizioni di tale codice siano rispettate.
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Codici comunitari di buona pratica in materia di etichettatura (Art. 25 Regolamento (UE) 2009/767) — Testo vigente | Portale Normativo