Art. 23

Confezionamento

In vigore dal 13 lug 2009
Confezionamento 1.   Le materie prime per mangimi e i mangimi composti possono essere commercializzati unicamente se confezionati in imballaggi o recipienti sigillati. Gli imballaggi o i recipienti sono sigillati in modo tale che, una volta aperti, il sigillo risulti deteriorato e non possa così essere riutilizzato. 2.   In deroga al paragrafo 1, i seguenti mangimi possono essere commercializzati sfusi o in imballaggi o recipienti non sigillati: a) materie prime per mangimi; b) mangimi composti ottenuti esclusivamente mescolando grani o frutti interi; c) consegne tra produttori di mangimi composti; d) consegne di mangimi composti direttamente dal produttore all’utilizzatore finale; e) consegne da parte di produttori di mangimi composti a ditte incaricate del confezionamento; f) piccoli quantitativi di mangimi composti, il cui peso non superi i 50 kg, destinati all’utilizzatore finale, sempreché provengano direttamente da un imballaggio o da un recipiente sigillato; e g) blocchi o rulli da leccare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:767:oj#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo