Art. 23
Confezionamento
In vigore dal 13 lug 2009
Confezionamento
1. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti possono essere commercializzati unicamente se confezionati in imballaggi o recipienti sigillati. Gli imballaggi o i recipienti sono sigillati in modo tale che, una volta aperti, il sigillo risulti deteriorato e non possa così essere riutilizzato.
2. In deroga al paragrafo 1, i seguenti mangimi possono essere commercializzati sfusi o in imballaggi o recipienti non sigillati:
a)
materie prime per mangimi;
b)
mangimi composti ottenuti esclusivamente mescolando grani o frutti interi;
c)
consegne tra produttori di mangimi composti;
d)
consegne di mangimi composti direttamente dal produttore all’utilizzatore finale;
e)
consegne da parte di produttori di mangimi composti a ditte incaricate del confezionamento;
f)
piccoli quantitativi di mangimi composti, il cui peso non superi i 50 kg, destinati all’utilizzatore finale, sempreché provengano direttamente da un imballaggio o da un recipiente sigillato; e
g)
blocchi o rulli da leccare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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