Art. 21
Deroghe
In vigore dal 13 lug 2009
Deroghe
1. Le indicazioni di cui all’, lettere c), d), e), e g) e all’, paragrafo 1, lettera b), non sono obbligatorie laddove, prima di ogni transazione, l’acquirente abbia rinunciato per iscritto a tali informazioni. Una transazione può comportare diverse consegne.
2. Per quanto riguarda i mangimi confezionati, le indicazioni di cui all’, lettere c), d) ed e), e all’, paragrafo 2, lettera c), o all’, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), possono essere apposte in una parte dell’imballaggio diversa da quella riservata all’etichetta come previsto dall’, paragrafo 1. In tal caso sarà specificato il luogo in cui esse figurano.
3. Fatto salvo l’allegato I del regolamento (CE) n. 183/2005, le indicazioni di cui all’, lettere c), d), e) e g), e all’, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento non hanno carattere obbligatorio per le materie prime per mangimi non contenenti additivi per mangimi, fatta eccezione per i conservanti o gli additivi per l’insilaggio, e che sono prodotte e fornite da un operatore del settore dei mangimi conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 183/2005 ad un utilizzatore di mangimi nella fase di produzione primaria per uso nella propria azienda.
4. Le dichiarazioni obbligatorie di cui all’, paragrafo 1, lettera f), non sono necessarie per miscele di grani interi, semi e frutti.
5. Nel caso dei mangimi composti costituiti da non più di tre materie prime non sono obbligatorie le indicazioni di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), se le materie prime utilizzate risultano chiaramente dalla denominazione.
6. Per quantitativi di materie prime o di mangime composto che non superano i 20 kg, destinati all’utilizzatore finale e venduti sfusi, le indicazioni di cui agli possono essere portate a conoscenza dell’acquirente mediante adeguata affissione nel luogo di vendita. Nella fattispecie le indicazioni di cui all’, lettera a), e all’, paragrafo 1, o all’, paragrafo 1, lettere a) e b), se del caso, sono fornite ad uso dell’acquirente quantomeno sulla fattura o congiuntamente alla medesima.
7. Per quantità di alimenti per animali da compagnia, vendute in imballaggi contenenti diverse confezioni, le indicazioni di cui all’, lettere b), c), f) e g), e all’, paragrafo 1, lettere b), c), e) e f), possono figurare sull’imballaggio esterno invece che su ciascuna confezione, a condizione che il peso totale combinato dell’imballaggio non superi i 10 kg.
8. In deroga alle disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri possono applicare le disposizioni nazionali in materia di mangimi destinati ad animali allevati per scopi scientifici o sperimentali, a condizione che l’etichetta indichi chiaramente tale scopo. Gli Stati membri comunicano senza indugio dette disposizioni alla Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:767:oj#art-21