Art. 24

Catalogo comunitario delle materie prime per mangimi

In vigore dal 13 lug 2009
Catalogo comunitario delle materie prime per mangimi 1.   Si istituisce il catalogo comunitario delle materie prime per mangimi («il catalogo») quale strumento per migliorare l’etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti. Il catalogo facilita lo scambio di informazioni sulle proprietà del prodotto ed elenca le materie prime per mangimi in modo non esaustivo. Esso include per ciascuna voce figurante nell’elenco almeno le seguenti indicazioni: a) la denominazione; b) il numero di identificazione; c) una descrizione della materia prima per mangimi, nonché, se del caso, informazioni riguardanti il processo di fabbricazione; d) indicazioni sostitutive della dichiarazione obbligatoria ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera b); e e) un glossario con la definizione dei diversi processi e delle espressioni tecniche utilizzate. 2.   La prima versione del catalogo comunitario è adottata secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2, al più tardi entro il 21 marzo 2010, e le sue voci sono quelle elencate nella parte B dell’allegato della direttiva 96/25/CE e nelle colonne da 2 a 4 dell’allegato della direttiva 82/471/CEE. Il glossario è costituito dal punto IV della parte A dell’allegato della direttiva 96/25/CE. 3.   Le modifiche apportate al catalogo ricadono sotto la procedura di cui all’. 4.   Il presente articolo si applica fatte salve le prescrizioni in materia di sicurezza di cui all’. 5.   L’uso del catalogo da parte degli operatori del settore dei mangimi è facoltativo. Tuttavia, la denominazione di una materia prima per mangimi figurante nel catalogo può essere utilizzata soltanto a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti disposizioni del catalogo. 6.   La persona che immette per la prima volta sul mercato una materia prima per mangimi che non è elencata nel catalogo comunica immediatamente il suo utilizzo ai rappresentanti dei settori europei dei mangimi di cui all’, paragrafo 1. I rappresentanti dei settori europei dei mangimi pubblicano un registro di tali notifiche su Internet e provvedono al suo regolare aggiornamento.
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