Art. 4
Prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione
In vigore dal 13 lug 2009
Prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione
1. I mangimi possono essere immessi sul mercato ed utilizzati unicamente:
a)
se sono sicuri;
b)
se non hanno effetti nocivi diretti sull’ambiente o sul benessere degli animali.
Le condizioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 178/2002 si applicano, mutatis mutandis, ai mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti.
2. Oltre alle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli operatori del settore dei mangimi che immettono sul mercato i loro prodotti garantiscono che i mangimi:
a)
siano sani, genuini, di qualità leale, adatti all’impiego previsto e di natura commerciabile;
b)
siano etichettati, imballati e presentati conformemente alle disposizioni del presente regolamento e alla legislazione comunitaria in vigore.
Le condizioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 178/2002 si applicano, mutatis mutandis, ai mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti.
3. I mangimi sono conformi alle disposizioni tecniche relative ad impurità e ad altri determinanti chimici di cui all’allegato I al presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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