Art. 4

Prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione

In vigore dal 13 lug 2009
Prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione 1.   I mangimi possono essere immessi sul mercato ed utilizzati unicamente: a) se sono sicuri; b) se non hanno effetti nocivi diretti sull’ambiente o sul benessere degli animali. Le condizioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 178/2002 si applicano, mutatis mutandis, ai mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti. 2.   Oltre alle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli operatori del settore dei mangimi che immettono sul mercato i loro prodotti garantiscono che i mangimi: a) siano sani, genuini, di qualità leale, adatti all’impiego previsto e di natura commerciabile; b) siano etichettati, imballati e presentati conformemente alle disposizioni del presente regolamento e alla legislazione comunitaria in vigore. Le condizioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 178/2002 si applicano, mutatis mutandis, ai mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti. 3.   I mangimi sono conformi alle disposizioni tecniche relative ad impurità e ad altri determinanti chimici di cui all’allegato I al presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:767:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione (Art. 4 Regolamento (UE) 2009/767) — Testo vigente | Portale Normativo