Art. 5
Responsabilità ed obblighi incombenti alle imprese nel settore dei mangimi
In vigore dal 13 lug 2009
Responsabilità ed obblighi incombenti alle imprese nel settore dei mangimi
1. Gli operatori del settore dei mangimi si attengono, mutatis mutandis, agli obblighi di cui agli del regolamento (CE) n. 178/2002 e all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 183/2005 per quanto riguarda i mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti.
2. La persona responsabile dell’etichettatura fornisce alle autorità competenti ogni informazione concernente la composizione o le proprietà dichiarate dei mangimi che tale persona immette sul mercato. Ciò consente di verificare l’esattezza delle informazioni fornite con l’etichettatura, comprese le percentuali esatte del peso delle materie prime per mangimi incorporate nei mangimi composti.
3. Per qualsiasi emergenza relativa alla salute umana e animale o all’ambiente e, fatte salve le disposizioni della direttiva 2004/48/CE, l’autorità competente può fornire all’acquirente le informazioni di cui dispone a norma del paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che, dopo aver valutato i rispettivi legittimi interessi dei produttori e degli acquirenti, abbia concluso che la fornitura di tali informazioni è giustificata. Se del caso, l’autorità competente fornisce tali informazioni previa sottoscrizione di una clausola di riservatezza da parte dell’acquirente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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