Art. 6

Restrizioni e divieti

In vigore dal 13 lug 2009
Restrizioni e divieti 1.   I mangimi non contengono o non sono costituiti da materiali la cui immissione sul mercato o il cui uso ai fini dell’alimentazione animale sono soggetti a restrizioni o vietati. L’elenco di tali materiali figura nell’allegato III. 2.   La Commissione modifica l’elenco dei materiali la cui immissione sul mercato o il cui uso ai fini dell’alimentazione animale sono soggetti a restrizioni o vietati, considerando in particolare i riscontri scientifici, gli sviluppi tecnologici, le notifiche nel quadro del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) o i risultati di controlli ufficiali realizzati conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4. Per motivi imperativi d’urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’, paragrafo 5, per l’adozione di tali misure.
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Restrizioni e divieti (Art. 6 Regolamento (UE) 2009/767) — Testo vigente | Portale Normativo