Art. 8

Tenore di additivi

In vigore dal 13 lug 2009
Tenore di additivi 1.   Fatte salve le condizioni d’uso previste dallo specifico atto giuridico che autorizza un additivo per mangimi, le materie prime per mangimi e i mangimi complementari non contengono additivi per mangimi in tenori oltre cento volte superiori alla concentrazione massima autorizzata nei mangimi completi o oltre cinque volte superiori nel caso dei coccidiostatici e degli istomonostatici. 2.   Il livello di cento volte la concentrazione massima autorizzata nei mangimi completi di cui al paragrafo 1 può essere superato solo se la composizione dei prodotti in questione soddisfa il particolare fine nutrizionale del relativo uso previsto ai sensi dell’ del presente regolamento. Le condizioni d’uso di tali mangimi sono ulteriormente specificate nell’elenco degli usi previsti. Gli stabilimenti sotto il controllo di un produttore di tali mangimi che utilizza additivi per mangimi di cui al capo 2 dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 183/2005 devono essere riconosciuti ai sensi dell’, punto 1, lettera b), di tale regolamento.
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