Art. 10

Elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali

In vigore dal 13 lug 2009
Elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali 1.   La Commissione può aggiornare l’elenco degli usi previsti come figura attualmente nella direttiva 2008/38/CE aggiungendo un uso previsto, eliminando un uso previsto ovvero aggiungendo, eliminando o modificando le condizioni associate a uno specifico uso previsto. 2.   La procedura di aggiornamento dell’elenco degli usi previsti può essere avviata dietro presentazione alla Commissione di una domanda da parte di una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità o da uno Stato membro. Una domanda valida comprende un fascicolo attestante che la composizione del mangime in questione soddisfa il particolare fine nutrizionale previsto e che non comporta effetti nocivi per la salute degli animali, la salute dell’uomo, l’ambiente o il benessere degli animali. 3.   La Commissione mette immediatamente la domanda, compreso il fascicolo, a disposizione degli Stati membri. 4.   Se, sulla base dell’informazione scientifica e tecnologica disponibile, la Commissione ha motivo di ritenere che l’uso di uno specifico mangime possa non corrispondere al particolare fine nutrizionale previsto o possa avere effetti nocivi sulla salute degli animali, sulla salute dell’uomo, sull’ambiente o sul benessere degli animali, entro un periodo di tre mesi dalla ricezione di una domanda valida essa chiede un parere da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità»). L’Autorità emette il suo parere entro sei mesi dalla ricezione della richiesta. Detto termine è prorogato se l’Autorità invita il richiedente a fornire informazioni supplementari. 5.   Entro sei mesi dalla ricezione di una domanda valida o, se del caso, dopo la ricezione del parere dell’Autorità, la Commissione adotta un regolamento con il quale aggiorna l’elenco degli usi previsti qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 6. 6.   In deroga al paragrafo 5, entro sei mesi dalla ricezione di una domanda valida, o, se del caso, dopo aver ricevuto il parere dell’Autorità, la Commissione conclude la procedura e decide di non procedere con l’aggiornamento, in qualsiasi fase della procedura, se ritiene che tale aggiornamento non sia giustificato. La Commissione procede in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3. In questo caso, la Commissione, eventualmente, informa direttamente il richiedente e gli Stati membri indicando nella sua lettera le ragioni per le quali considera ingiustificato un aggiornamento. 7.   La Commissione può adottare, in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3, misure di attuazione relative alla preparazione e alla presentazione della domanda.
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