Art. 9
Commercializzazione di mangimi destinati a particolari fini nutrizionali
In vigore dal 13 lug 2009
Commercializzazione di mangimi destinati a particolari fini nutrizionali
I mangimi destinati a particolari fini nutrizionali possono essere commercializzati in quanto tali unicamente se il loro uso previsto figura nell’elenco degli usi previsti definito in conformità dell’ e se possiedono le caratteristiche nutrizionali essenziali per il particolare fine nutrizionale stabilito in tale elenco.
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