Art. 11
Principi per l’etichettatura e la presentazione
In vigore dal 13 lug 2009
Principi per l’etichettatura e la presentazione
1. L’etichettatura e la presentazione dei mangimi non inducono l’utilizzatore in errore, in particolare:
a)
riguardo all’uso previsto o alle caratteristiche dei mangimi, in particolare, la loro natura, il metodo di fabbricazione o di produzione, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata, le specie o le categorie di animali cui sono destinati;
b)
attribuendo ai mangimi effetti o proprietà che non possiedono oppure lasciando intendere che i mangimi possiedono caratteristiche particolari benché tutti i mangimi comparabili posseggano queste stesse caratteristiche; o
c)
riguardo alla conformità dell’etichettatura al catalogo comunitario e ai codici comunitari di cui agli .
2. Le materie prime per mangimi o i mangimi composti commercializzati sfusi o in imballaggi o recipienti non sigillati conformemente all’, paragrafo 2, sono corredati di un documento recante tutte le indicazioni obbligatorie di etichettatura prescritte dal presente regolamento.
3. Qualora i mangimi siano commercializzati tramite una tecnica di comunicazione a distanza di cui all’ della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (27), le indicazioni obbligatorie di etichettatura imposte dal presente regolamento, eccettuate le indicazioni di cui all’, lettere b), d) ed e), e all’, paragrafo 2, lettera c) o all’, paragrafo 1, lettera d), figurano sulla documentazione relativa alla vendita per corrispondenza oppure vengono fornite mediante altri mezzi opportuni prima della stipula del contratto a distanza. Le indicazioni di cui all’, lettere b), d) ed e), e all’, paragrafo 2, lettera c), o all’, paragrafo 1, lettera d), sono fornite al più tardi al momento della consegna del mangime.
4. Ulteriori disposizioni in materia di etichettatura rispetto a quelle enunciate nel presente capo sono stabilite nell’allegato II.
5. I margini di tolleranza consentiti applicabili alle discordanze tra i valori riguardanti la composizione di una materia prima per mangimi o di un mangime composto dichiarati sull’etichettatura e i valori risultanti da analisi effettuate nel contesto dei controlli ufficiali conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004 figurano nell’elenco di cui all’allegato IV del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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