Art. 7
Caratteristiche dei tipi di mangimi
In vigore dal 13 lug 2009
Caratteristiche dei tipi di mangimi
1. In conformità della procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3, la Commissione può adottare orientamenti per chiarire la distinzione tra materie prime per mangimi, additivi per mangimi e altri prodotti come i farmaci per uso veterinario.
2. La Commissione può, se del caso, adottare misure volte a chiarire se un determinato prodotto costituisce un mangime ai fini del presente regolamento.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
Storico versioni
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