Art. 3
Definizioni
In vigore dal 13 lug 2009
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
a)
le definizioni di «mangime», «impresa nel settore dei mangimi», e «immissione sul mercato» di cui al regolamento (CE) n. 178/2002;
b)
le definizioni di «additivi per mangimi», «premiscele», «coadiuvanti tecnologici» e «razione giornaliera» di cui al regolamento (CE) n. 1831/2003; e
c)
le definizioni di «stabilimento» e «autorità competente» di cui al regolamento (CE) n. 183/2005.
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a)
«operatore del settore dei mangimi»: persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni del presente regolamento nell’impresa nel settore dei mangimi posta sotto il suo controllo;
b)
«alimentazione degli animali per via orale»: introduzione di mangimi nel tratto gastrointestinale attraverso la bocca, con l’obiettivo di soddisfare i requisiti nutrizionali dell’animale e/o mantenere la produttività di animali sani;
c)
«animale destinato alla produzione di alimenti»: qualsivoglia animale nutrito, allevato o detenuto per la produzione di alimenti destinati al consumo umano, ivi inclusi animali che non sono destinati al consumo umano, ma appartengono alle specie che possono essere normalmente destinate al consumo umano nella Comunità;
d)
«animali non destinati alla produzione di alimenti»: qualsivoglia animale nutrito, allevato o detenuto, ma non destinato al consumo umano, ad esempio animali da pelliccia, animali da compagnia e animali detenuti in laboratori, giardini zoologici o circhi;
e)
«animali da pelliccia»: qualsivoglia animale non destinato alla produzione di alimenti nutrito, allevato o detenuto per la produzione di pellicce e non destinato al consumo umano;
f)
«animale da compagnia» o «animale familiare»: qualsivoglia animale non destinato alla produzione di alimenti appartenente ad una specie nutrita, allevata o detenuta, ma normalmente non destinata al consumo umano nella Comunità;
g)
«materie prime per mangimi»: prodotti di origine vegetale o animale, il cui obiettivo principale è soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, contenenti o meno additivi per mangimi, destinati all’alimentazione degli animali per via orale, in quanto tali o previa trasformazione, oppure alla preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto di premiscele;
h)
«mangimi composti»: miscele di almeno due materie prime per mangimi, contenenti o meno additivi per mangimi, destinati all’alimentazione degli animali per via orale sotto forma di mangimi completi o complementari;
i)
«mangimi completi»: mangimi composti che, per la loro composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera;
j)
«mangimi complementari»: mangimi composti con contenuto elevato di talune sostanze, ma che, per la loro composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera soltanto se utilizzati in associazione con altri mangimi;
k)
«mangimi minerali»: mangimi complementari contenenti almeno il 40 % di ceneri grezze;
l)
«mangimi d’allattamento»: mangimi composti somministrati allo stato secco o diluiti in una determinata quantità di liquido, destinati all’alimentazione dei giovani animali come complemento o in sostituzione del latte materno postcolostrale o destinati a animali giovani, come vitelli, agnelli o capretti da macellazione;
m)
«supporto»: sostanza utilizzata per sciogliere, diluire, disperdere o altrimenti modificare fisicamente un additivo per mangimi allo scopo di facilitarne la manipolazione, l’applicazione o l’impiego, senza alterarne la funzione tecnologica o senza esercitare essa stessa alcun effetto tecnologico;
n)
«particolare fine nutrizionale»: il soddisfacimento delle esigenze nutrizionali specifiche di animali il cui processo digestivo, di assorbimento o il cui metabolismo sono o rischiano di essere alterati temporaneamente o in forma irreversibile e che, di conseguenza, possono trarre giovamento dall’assunzione di mangimi adeguati al loro stato;
o)
«mangimi destinati a particolari fini nutrizionali»: mangimi in grado di soddisfare un particolare fine nutrizionale in virtù della loro particolare composizione o del particolare metodo di fabbricazione, che li differenzia chiaramente dai normali mangimi. I mangimi destinati a particolari fini nutrizionali non includono i mangimi medicati ai sensi della direttiva 90/167/CEE;
p)
«materiali contaminati»: mangimi contenenti un tenore di sostanze indesiderabili superiore a quella tollerata dalla direttiva 2002/32/CE;
q)
«durata minima di conservazione»: periodo durante il quale la persona responsabile dell’etichettatura garantisce che un detto mangime, in condizioni di conservazione appropriate, conserva tutte le sue proprietà dichiarate; solo una durata minima di conservazione può essere indicata per ogni mangime nel suo complesso e viene determinata in base alla durata minima di conservazione di ciascuno dei suoi componenti;
r)
«partita» o «lotto»: una quantità identificabile di mangimi che possiedono caratteristiche comuni come l’origine, la varietà, il tipo d’imballaggio, l’identità dell’imballatore, quella dello speditore o l’etichettatura e, nel caso di un processo produttivo, un’unità di produzione prodotta in un singolo impianto applicando parametri di produzione uniformi o più unità di produzione, se prodotte in ordine continuo e immagazzinate nello stesso impianto;
s)
«etichettatura»: attribuzione di qualsiasi dicitura, indicazione, marchio di fabbrica, nome commerciale, immagine o simbolo forniti con qualsiasi mezzo quale imballaggi, contenitori, cartoncini, etichette, documenti commerciali, anelli e fascette o in Internet, che accompagnano un dato mangime o che ad esso fanno riferimento, anche per finalità pubblicitarie;
t)
«etichetta»: ogni cartellino, marca, marchio commerciale, illustrazione o descrizione di altro tipo, scritta, stampata, stampigliata, marchiata, impressa in rilievo o a impronta sull’imballaggio o sul recipiente contenente mangimi o ad essi attaccata; e
u)
«presentazione»: la forma, l’aspetto o il confezionamento e i materiali di confezionamento usati, il modo in cui i mangimi sono disposti, il contesto in cui sono esposti.
Storico versioni
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