Art. 18
Prescrizioni obbligatorie aggiuntive in materia di etichettatura dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali
In vigore dal 13 lug 2009
Prescrizioni obbligatorie aggiuntive in materia di etichettatura dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali
Oltre alle prescrizioni obbligatorie generali di cui agli , secondo i casi, l’etichettatura dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali include anche:
a)
la qualifica di «dietetici», esclusivamente nel caso di mangimi destinati a particolari fini nutrizionali, oltre alla denominazione del mangime ai sensi dell’, lettera a);
b)
le indicazioni riguardanti l’uso previsto corrispondente figuranti alle colonne da 1 a 6 dell’elenco degli usi previsti di cui all’; e
c)
l’avviso di consultare un esperto in nutrizione o un veterinario prima dell’uso del mangime o prima di prolungare il periodo di impiego.
Storico versioni
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