Art. 18

Prescrizioni obbligatorie aggiuntive in materia di etichettatura dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali

In vigore dal 13 lug 2009
Prescrizioni obbligatorie aggiuntive in materia di etichettatura dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali Oltre alle prescrizioni obbligatorie generali di cui agli , secondo i casi, l’etichettatura dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali include anche: a) la qualifica di «dietetici», esclusivamente nel caso di mangimi destinati a particolari fini nutrizionali, oltre alla denominazione del mangime ai sensi dell’, lettera a); b) le indicazioni riguardanti l’uso previsto corrispondente figuranti alle colonne da 1 a 6 dell’elenco degli usi previsti di cui all’; e c) l’avviso di consultare un esperto in nutrizione o un veterinario prima dell’uso del mangime o prima di prolungare il periodo di impiego.
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Prescrizioni obbligatorie aggiuntive in materia di etichettatura dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali (Art. 18 Regolamento (UE) 2009/767) — Testo vigente | Portale Normativo