Art. 15

Prescrizioni obbligatorie generali in materia di etichettatura

In vigore dal 13 lug 2009
Prescrizioni obbligatorie generali in materia di etichettatura Le materie prime per mangimi o i mangimi composti sono immessi sul mercato solo se nell’ambito dell’etichettatura sono fornite le seguenti indicazioni: a) il tipo di mangime: «materia prima per mangimi», «mangime completo» o «mangime complementare», a seconda del caso: — per «mangime completo» può, se del caso, essere utilizzata l’indicazione «mangime completo da allattamento», — per «mangime complementare» possono essere utilizzate, se del caso, le seguenti indicazioni: «mangime minerale» o «mangime complementare d’allattamento», — per animali da compagnia diversi da gatti e cani le denominazioni «mangime completo» o «mangime complementare» possono essere sostituite dalla denominazione «mangime composto»; b) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore dei mangimi responsabile dell’etichettatura; c) il numero di riconoscimento, se disponibile, dello stabilimento della persona responsabile per l’etichettatura, assegnato conformemente all’ del regolamento (CE) n. 1774/2002 per gli stabilimenti autorizzati a norma dell’, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1774/2002 o dell’ del regolamento (CE) n. 1774/2002 oppure dell’ del regolamento (CE) n. 183/2005. La persona responsabile dell’etichettatura che abbia diversi numeri di riconoscimento utilizza quello assegnatogli in conformità del regolamento (CE) n. 183/2005; d) il numero di riferimento della partita o del lotto; e) il quantitativo netto espresso in unità di massa, per i prodotti solidi, e in unità di massa o di volume, per i prodotti liquidi; f) l’elenco degli additivi per mangimi preceduti dalla dicitura «additivi» conformemente al capo I dell’allegato VI o VII, a seconda del caso, e fatte salve le norme in materia di etichettatura stabilite dall’atto giuridico che autorizza l’uso dell’additivo per mangimi corrispondente; e g) il tenore di umidità conformemente al punto 6 dell’allegato I.
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