Art. 13
Allegazioni
In vigore dal 13 lug 2009
Allegazioni
1. L’etichettatura e la presentazione delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti possono richiamare l’attenzione, in particolare, sulla presenza o sull’assenza di una data sostanza nei mangimi, su una specifica caratteristica nutrizionale o processo o su una funzione specifica correlata con uno di questi aspetti, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a)
l’allegazione è oggettiva, verificabile dalle autorità competenti e comprensibile per l’utilizzatore dei mangimi; e
b)
la persona responsabile dell’etichettatura fornisce, su richiesta dell’autorità competente, una prova scientifica dell’allegazione, mediante riferimento ai dati scientifici pubblicamente accessibili o a ricerche documentate effettuate dalla società. La prova scientifica è resa disponibile al momento dell’immissione sul mercato del prodotto. Gli acquirenti hanno il diritto di portare all’attenzione delle autorità competenti i loro dubbi in merito alla veridicità dell’allegazione. Qualora si giunga alla conclusione che l’allegazione non è sufficientemente sostanziata, l’etichettatura per quanto riguarda tale allegazione è considerata ingannevole ai sensi dell’. Nel caso in cui l’autorità competente abbia dei dubbi in merito alla fondatezza scientifica dell’allegazione in questione, può sottoporre la questione alla Commissione. La Commissione può adottare una decisione, eventualmente dopo aver ottenuto un parere da parte dell’Autorità, in conformità della procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, sono consentite allegazioni riguardanti l’ottimizzazione dell’alimentazione e il rafforzamento o la salvaguardia delle condizioni fisiologiche, a meno che non contengano una delle indicazioni di cui al paragrafo 3, lettera a).
3. L’etichettatura o la presentazione delle materie prime per mangimi o dei mangimi composti non comporta allegazioni secondo le quali
a)
i mangimi prevengono, trattano o curano una malattia, fatta eccezione per i coccidiostatici e gli istomonostatici autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003; la presente lettera non si applica tuttavia alle allegazioni riguardanti gli squilibri nutrizionali, a condizione che non vi sia alcun sintomo patologico associato;
b)
i mangimi hanno un particolare fine nutrizionale, come disposto nell’elenco degli usi previsti di cui all’, a meno che non soddisfino i requisiti ivi stabiliti.
4. Nei codici comunitari di cui all’ possono essere incluse specifiche relative alle prescrizioni enunciate ai paragrafi 1 e 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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