Art. 15 · Prescrizioni obbligatorie generali in materia di etichettatura

Art. 15

Prescrizioni obbligatorie generali in materia di etichettatura

In vigore dal 13 lug 2009
Prescrizioni obbligatorie generali in materia di etichettatura Le materie prime per mangimi o i mangimi composti sono immessi sul mercato solo se nell’ambito dell’etichettatura sono fornite le seguenti indicazioni: a) il tipo di mangime: «materia prima per mangimi», «mangime completo» o «mangime complementare», a seconda del caso: — per «mangime completo» può, se del caso, essere utilizzata l’indicazione «mangime completo da allattamento», — per «mangime complementare» possono essere utilizzate, se del caso, le seguenti indicazioni: «mangime minerale» o «mangime complementare d’allattamento», — per animali da compagnia diversi da gatti e cani le denominazioni «mangime completo» o «mangime complementare» possono essere sostituite dalla denominazione «mangime composto»; b) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore dei mangimi responsabile dell’etichettatura; c) il numero di riconoscimento, se disponibile, dello stabilimento della persona responsabile per l’etichettatura, assegnato conformemente all’ del regolamento (CE) n. 1774/2002 per gli stabilimenti autorizzati a norma dell’, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1774/2002 o dell’ del regolamento (CE) n. 1774/2002 oppure dell’ del regolamento (CE) n. 183/2005. La persona responsabile dell’etichettatura che abbia diversi numeri di riconoscimento utilizza quello assegnatogli in conformità del regolamento (CE) n. 183/2005; d) il numero di riferimento della partita o del lotto; e) il quantitativo netto espresso in unità di massa, per i prodotti solidi, e in unità di massa o di volume, per i prodotti liquidi; f) l’elenco degli additivi per mangimi preceduti dalla dicitura «additivi» conformemente al capo I dell’allegato VI o VII, a seconda del caso, e fatte salve le norme in materia di etichettatura stabilite dall’atto giuridico che autorizza l’uso dell’additivo per mangimi corrispondente; e g) il tenore di umidità conformemente al punto 6 dell’allegato I.
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