Art. 17

Prescrizioni obbligatorie specifiche in materia di etichettatura dei mangimi composti

In vigore dal 13 lug 2009
Prescrizioni obbligatorie specifiche in materia di etichettatura dei mangimi composti 1.   Oltre alle prescrizioni di cui all’, l’etichettatura dei mangimi composti comprende altresì: a) la specie animale o le categorie di animali cui è destinato il mangime composto; b) le istruzioni per un uso corretto che indichino l’esatta destinazione del mangime; tali istruzioni devono, se del caso, essere conformi con l’allegato II, punto 4; c) qualora il produttore non sia la persona responsabile dell’etichettatura, sono necessarie le seguenti indicazioni: — il nome o la ragione sociale e l’indirizzo del produttore, o — il numero di riconoscimento del produttore di cui all’, lettera c), o un numero di identificazione ai sensi degli , o 24 del regolamento (CE) n. 183/2005; in assenza di tale numero, un numero di identificazione assegnato su richiesta del produttore o dell’operatore del settore dei mangimi importatore, conformemente al formato di cui all’allegato V, capo II del regolamento (CE) n. 183/2005; d) l’indicazione della data di conservazione minima conformemente alle seguenti prescrizioni: — «da consumarsi entro …», seguita dall’indicazione della data (giorno, mese e anno), per i mangimi molto deperibili a causa dei processi di deterioramento, — «da consumarsi preferibilmente entro …», seguita dall’indicazione della data (mese e anno), per gli altri mangimi. Se viene etichettata la data di fabbricazione, la data di conservazione minima può essere fornita con la seguente dicitura «… (giorni o mesi) dopo la data di fabbricazione»; e) l’elenco delle materie prime che compongono il mangime, recante la dicitura «composizione» e il nome di ogni materia prima, ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a), elencandole nell’ordine decrescente di importanza ponderale, calcolata in base al tenore di umidità del mangime composto; può essere indicata anche la percentuale in peso; e f) le dichiarazioni obbligatorie di cui all’allegato VI o VII, capo II, a seconda del caso. 2.   Per quanto riguarda l’elenco previsto al paragrafo 1, lettera e), si applicano le seguenti prescrizioni: a) si indicano il nome e la percentuale in peso di una materia prima per mangimi se la sua presenza è evidenziata nell’etichettatura in parole, immagini o grafici; b) se le percentuali in peso delle materie prime contenute nei mangimi composti per animali destinati alla produzione di alimenti non sono indicate nell’etichettatura, la persona responsabile dell’etichettatura, fatta salva la direttiva 2004/48/CE, mette a disposizione dell’acquirente, su richiesta, informazioni sui dati quantitativi relativi alla composizione del prodotto, in un intervallo percentuale ± del 15 % del valore, secondo la formulazione del mangime; e c) nel caso di mangimi composti per animali non destinati alla produzione di alimenti, ad eccezione degli animali da pelliccia, l’indicazione del nome specifico della materia prima per mangimi può essere sostituita da quello della categoria cui detta materia prima appartiene. 3.   Per qualsiasi emergenza relativa alla salute umana e animale o all’ambiente e, fatta salva la direttiva 2004/48/CE, l’autorità competente può fornire all’acquirente le informazioni di cui dispone a norma dell’, paragrafo 2, a condizione che, dopo aver valutato i rispettivi legittimi interessi dei produttori e degli acquirenti, abbia concluso che la fornitura di tali informazioni è giustificata. Se del caso, l’autorità competente fornisce tali informazioni previa sottoscrizione di una clausola di riservatezza da parte dell’acquirente. 4.   Ai fini del paragrafo 2, lettera c), la Commissione stabilisce un elenco di categorie di materie prime per mangimi che possono essere indicate, al posto di materie prime specifiche, nell’etichettatura dei mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti, ad eccezione degli animali da pelliccia. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
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Prescrizioni obbligatorie specifiche in materia di etichettatura dei mangimi composti (Art. 17 Regolamento (UE) 2009/767) — Testo vigente | Portale Normativo