Art. 16

Prescrizioni obbligatorie specifiche in materia di etichettatura delle materie prime per mangimi

In vigore dal 13 lug 2009
Prescrizioni obbligatorie specifiche in materia di etichettatura delle materie prime per mangimi 1.   Oltre alle prescrizioni di cui all’, l’etichettatura delle materie prime per mangimi comprende altresì: a) la denominazione della materia prima; la denominazione viene utilizzata conformemente all’, paragrafo 5; e b) la dichiarazione obbligatoria corrispondente alla categoria interessata di cui all’elenco figurante nell’allegato V; la dichiarazione obbligatoria può essere sostituita dalle indicazioni incluse nel catalogo comunitario di cui all’, per ciascuna materia prima per mangimi della categoria corrispondente. 2.   Oltre alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, qualora vengano incorporati additivi per mangimi, l’etichettatura delle materie prime per mangimi comprende altresì: a) le specie o categorie di animali cui la materia prima per mangimi è destinata, se gli additivi interessati non sono autorizzati per tutte le specie animali o sono autorizzati con limiti massimi per alcune specie; b) le istruzioni per un uso corretto, in conformità dell’allegato II, punto 4, ove per l’additivo interessato sia stato fissato un tenore massimo; e c) la durata minima di conservazione per gli additivi diversi dagli additivi tecnologici.
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Prescrizioni obbligatorie specifiche in materia di etichettatura delle materie prime per mangimi (Art. 16 Regolamento (UE) 2009/767) — Testo vigente | Portale Normativo