Art. 14

Presentazione delle indicazioni di etichettatura

In vigore dal 13 lug 2009
Presentazione delle indicazioni di etichettatura 1.   Le indicazioni obbligatorie di etichettatura sono riportate nella loro totalità in un punto ben visibile dell’imballaggio, del recipiente, dell’etichetta applicata o del documento di accompagnamento di cui all’, paragrafo 2, in modo evidente, chiaramente leggibile ed indelebile, almeno nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro o della regione in cui il prodotto è commercializzato. 2.   Le indicazioni obbligatorie di etichettatura sono facilmente identificabili e non sono oscurate da altre informazioni. Sono in colori, in caratteri e di dimensioni tali da non oscurare o non sottolineare alcuna parte delle informazioni; una variazione è consentita solo per segnalare eventuali consigli di prudenza. 3.   Nei codici comunitari di cui all’ possono essere incluse specifiche relative alle prescrizioni enunciate ai paragrafi 1 e 2 e alla presentazione dell’etichettatura facoltativa di cui all’.
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