Art. 22

Etichettatura facoltativa

In vigore dal 13 lug 2009
Etichettatura facoltativa 1.   Oltre alle prescrizioni obbligatorie in materia di etichettatura, l’etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti può comprendere anche indicazioni a carattere facoltativo, a condizione che siano rispettati i principi generali di cui al presente regolamento. 2.   Ulteriori condizioni relative all’etichettatura facoltativa possono essere fornite nei codici comunitari di cui all’.
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