Art. 20
Prescrizioni obbligatorie aggiuntive in materia di etichettatura di mangimi non conformi
In vigore dal 13 lug 2009
Prescrizioni obbligatorie aggiuntive in materia di etichettatura di mangimi non conformi
1. Oltre alle prescrizioni di cui agli , i mangimi non conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria di cui all’allegato VIII, quali i materiali contaminati, devono riportare nell’etichettatura i requisiti stabiliti in detto allegato.
2. La Commissione può modificare l’allegato VIII al fine di adeguarlo ai progressi legislativi nello sviluppo della normativa.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
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