Art. 12

Responsabilità

In vigore dal 13 lug 2009
Responsabilità 1.   La persona responsabile dell’etichettatura garantisce la presenza e l’esattezza delle indicazioni dell’etichettatura. 2.   La persona responsabile dell’etichettatura è l’operatore del settore dei mangimi che immette per primo un mangime sul mercato o, se del caso, l’operatore del settore dei mangimi il cui nome o la cui ragione sociale sono utilizzati per la commercializzazione del mangime. 3.   Nella misura in cui le loro attività influenzano l’etichettatura nell’ambito dell’impresa soggetta al loro controllo, gli operatori del settore dei mangimi assicurano che le informazioni fornite attraverso qualsivoglia mezzo soddisfino le prescrizioni del presente regolamento. 4.   Gli operatori del settore dei mangimi responsabili delle attività di vendita al dettaglio o di distribuzione non riguardanti l’etichettatura devono agire con la debita attenzione per contribuire a garantire la conformità ai requisiti di etichettatura del prodotto, in particolare evitando di fornire prodotti di cui essi sanno o avrebbero dovuto presumere, sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, la non conformità a tali prescrizioni. 5.   Nell’ambito delle aziende sotto il loro controllo gli operatori del settore dei mangimi provvedono a che le indicazioni obbligatorie di etichettatura siano trasmesse lungo l’intera filiera alimentare, affinché l’utilizzatore finale del mangime possa disporre delle necessarie informazioni, conformemente al presente regolamento.
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Responsabilità (Art. 12 Regolamento (UE) 2009/767) — Testo vigente | Portale Normativo