Art. 2

Campo d’applicazione

In vigore dal 13 lug 2009
Campo d’applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce le norme in materia di immissione sul mercato e di uso dei mangimi per animali destinati e non destinati alla produzione di alimenti nella Comunità, ivi comprese le prescrizioni relative all’etichettatura, all’imballaggio e alla presentazione. 2.   Il presente regolamento si applica fatte salve altre disposizioni comunitarie applicabili nel campo dell’alimentazione animale, in particolare: a) la direttiva 90/167/CEE; b) la direttiva 2002/32/CE; c) il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (22); d) il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (23); e) il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (24); f) il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati (25); g) il regolamento (CE) n. 1831/2003; e h) il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici (26). 3.   Il presente regolamento non si applica all’acqua, né assunta direttamente dagli animali né aggiunta intenzionalmente ai mangimi loro destinati. Esso si applica tuttavia ai mangimi da somministrare attraverso l’acqua.
Storico versioni

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