Art. 1
Oggetto
In vigore dal 13 lug 2009
Oggetto
L’obiettivo del presente regolamento, conformemente ai principi generali stabiliti nel regolamento (CE) n. 178/2002, consiste nell’armonizzare le condizioni per l’immissione sul mercato e l’uso dei mangimi, in modo da garantire un elevato livello di sicurezza dei mangimi e, in tal modo, un elevato livello di protezione della salute pubblica, nonché di fornire un’informazione adeguata per gli utilizzatori e i consumatori e di rafforzare il buon funzionamento del mercato interno.
Storico versioni
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