Art. 26
Istituzione dei codici e modifiche del catalogo comunitario e dei codici comunitari
In vigore dal 13 lug 2009
Istituzione dei codici e modifiche del catalogo comunitario e dei codici comunitari
1. Le proposte di modifica al catalogo comunitario e le bozze dei codici, nonché le eventuali proposte di modifica di questi ultimi, sono elaborati e modificati dai rappresentanti competenti dei settori europei dei mangimi:
a)
in consultazione con altre parti interessate, ad esempio gli utilizzatori del prodotto;
b)
in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri e, se del caso, l’Autorità;
c)
sulla base della pertinente esperienza ricavata dai pareri emessi dall’Autorità e dall’evoluzione scientifica o tecnologica.
2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, la Commissione adotta le misure ai sensi del presente articolo secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2.
3. Sono adottate modifiche al catalogo comunitario volte a stabilire il tenore massimo di impurità chimiche di cui all’allegato I, punto 1 o i livelli di purezza botanica di cui all’allegato I, punto 2 o i livelli relativi al tenore di umidità di cui all’allegato I, punto 6 o le indicazioni sostitutive della dichiarazione obbligatoria di cui all’, paragrafo 1, lettera b). Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
4. Le misure di cui al presente articolo sono adottate solo a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
esse sono state elaborate a norma del paragrafo 1;
b)
il loro contenuto risulta applicabile in tutta la Comunità per i settori cui sono destinate; nonché
c)
sono atte a soddisfare gli obiettivi del presente regolamento.
5. Il catalogo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L. Il titolo e i riferimenti dei codici sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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