Art. 27

Misure di attuazione

In vigore dal 13 lug 2009
Misure di attuazione 1.   La Commissione può modificare gli allegati al fine di adeguarli alla luce dell’evoluzione scientifica e tecnologica. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4. 2.   Le altre misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3, salvo diversa specifica disposizione.
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