Art. 29

Modifica del regolamento (CE) n. 1831/2003

In vigore dal 13 lug 2009
Modifica del regolamento (CE) n. 1831/2003 L’ del regolamento (CE) n. 1831/2003 è così modificato: 1) il paragrafo 1 è così modificato: a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) se del caso, il numero di riconoscimento attribuito all’impresa che produce o immette sul mercato l’additivo per mangimi o la premiscela, a norma dell’ del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce norme per l’igiene dei mangimi (*1) o, se del caso, dell’ della direttiva 95/69/CE; (*1)   GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 1.»;" b) alla fine del paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma: «Nel caso delle premiscele, le lettere b), d), e) e g) non si applicano agli additivi per mangimi incorporati.»; 2) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, l’imballaggio o contenitore di un additivo appartenente a uno dei gruppi funzionali specificati nell’allegato III o di una premiscela contenente un additivo appartenente a uno dei gruppi funzionali specificati nell’allegato III recano, in modo visibile chiaramente leggibile e indelebile, le informazioni indicate in detto allegato.»; 3) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Nel caso delle premiscele, sull’etichetta deve apparire in modo chiaro la parola “premiscela”. La sostanza utilizzata come supporto deve essere dichiarata, nel caso delle materie prime, conformemente all’, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n.767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi (*2), e, qualora venga utilizzata come supporto l’acqua, deve essere dichiarato il tenore di umidità della premiscela. Solamente una durata minima di conservazione può essere indicata per ogni premiscela nel suo complesso; tale durata minima di conservazione deve essere determinata in base alla durata minima di conservazione di ciascuno dei suoi componenti. (*2)   GU L 229 del 1.9.2009, pag. 1.»."
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