Art. 31

Sanzioni

In vigore dal 13 lug 2009
Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano le misure necessarie ad assicurare che esse siano applicate. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione entro il 1 settembre 2010 e provvedono a notificare immediatamente le eventuali modifiche successive.
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