Art. 32
Disposizioni transitorie
In vigore dal 13 lug 2009
Disposizioni transitorie
1. In deroga all’, secondo comma, i mangimi immessi sul mercato o etichettati in conformità delle direttive 79/373/CEE, 82/471/CEE, 93/74/CEE e 96/25/CE prima del 1 settembre 2010 possono essere immessi o rimanere sul mercato fino ad esaurimento delle scorte.
2. In deroga all’, paragrafo 2, i tipi di mangimi di cui al detto articolo, che sono già stati legalmente immessi sul mercato prima del 1 settembre 2010 possono essere immessi o rimanere sul mercato fino a quando non sarà stata adottata una decisione sulla domanda per l’aggiornamento dell’elenco degli usi previsti di cui all’, a condizione che tale domanda sia stata presentata prima del 1 settembre 2010.
3. In deroga all’allegato I, punto 1, del presente regolamento, le materie prime per mangimi possono essere immesse sul mercato e utilizzate fintantoché il tenore massimo specifico di impurità chimiche derivanti dal loro processo di fabbricazione e dai coadiuvanti tecnologici è stato fissato, a condizione che esse soddisfino almeno le condizioni di cui all’allegato, parte A, sezione II, punto 1, della direttiva 96/25/CE. Tale deroga, tuttavia, cessa di essere applicabile il 1 settembre 2012.
4. Possono essere adottate misure al fine di facilitare la transizione all’applicazione del presente regolamento. In particolare, possono essere precisate le condizioni in base alle quali i mangimi possono essere etichettati in conformità delle disposizioni del presente regolamento prima della data della sua applicazione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
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