Art. 25 · Codici comunitari di buona pratica in materia di etichettatura

Art. 25

Codici comunitari di buona pratica in materia di etichettatura

In vigore dal 13 lug 2009
Codici comunitari di buona pratica in materia di etichettatura 1.   La Commissione incoraggia la messa a punto di due codici comunitari di buona pratica in materia di etichettatura («i codici»), uno per gli alimenti per animali da compagnia e l’altro per i mangimi composti per animali destinati alla produzione di alimenti, che può comprendere una sezione riguardante i mangimi composti destinati agli animali da pelliccia. 2.   I codici sono volti a migliorare l’adeguatezza dell’etichettatura. In particolare, essi contengono disposizioni relative alla presentazione delle indicazioni di etichettatura di cui all’, all’etichettatura facoltativa di cui all’ e all’utilizzo delle allegazioni di cui all’. 3.   Per l’istituzione di tali codici e eventuali loro modifiche si applica la procedura di cui all’. 4.   L’uso dei codici da parte degli operatori del settore dei mangimi è facoltativo. Tuttavia, l’utilizzo di uno dei codici può essere indicato sull’etichettatura solo a condizione che tutte le pertinenti disposizioni di tale codice siano rispettate.
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