Art. 9
In vigore dal 25 mag 2009
1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) un inventario dettagliato dei metodi, delle procedure e delle fonti utilizzati per compilare i dati effettivi sul disavanzo e sul debito e i conti pubblici sottostanti.
2. Gli inventari sono predisposti secondo gli orientamenti adottati dalla Commissione (Eurostat) previa consultazione del CMFB.
3. Gli inventari sono aggiornati in seguito a revisioni dei metodi, delle fonti e delle procedure adottati dagli Stati membri per compilare i dati statistici.
4. Gli Stati membri rendono pubblici i propri inventari.
5. Le questioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 possono essere trattate nel corso delle visite menzionate all’.
Storico versioni
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