Art. 9

In vigore dal 25 mag 2009
1.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) un inventario dettagliato dei metodi, delle procedure e delle fonti utilizzati per compilare i dati effettivi sul disavanzo e sul debito e i conti pubblici sottostanti. 2.   Gli inventari sono predisposti secondo gli orientamenti adottati dalla Commissione (Eurostat) previa consultazione del CMFB. 3.   Gli inventari sono aggiornati in seguito a revisioni dei metodi, delle fonti e delle procedure adottati dagli Stati membri per compilare i dati statistici. 4.   Gli Stati membri rendono pubblici i propri inventari. 5.   Le questioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 possono essere trattate nel corso delle visite menzionate all’.
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