Art. 10
In vigore dal 25 mag 2009
1. In caso di dubbio circa la corretta attuazione delle norme contabili del SEC 95, lo Stato membro interessato chiede chiarimenti alla Commissione (Eurostat). La Commissione (Eurostat) esamina senza indugi la questione e comunica i chiarimenti allo Stato membro interessato e, se del caso, al CMFB.
2. Se, secondo il parere della Commissione o dello Stato membro interessato, le questioni sono complesse o di interesse generale, la Commissione (Eurostat) adotta una decisione previa consultazione del CMFB. La Commissione (Eurostat) rende pubbliche le decisioni unitamente al parere del CMFB, fatte salve le disposizioni relative al segreto statistico di cui al regolamento (CE) n. 322/97.
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