Art. 12
In vigore dal 25 mag 2009
1. Quando effettua una visita metodologica negli Stati membri, la Commissione (Eurostat) può chiedere l’assistenza di esperti contabili nazionali, proposti da altri Stati membri su base volontaria, e di funzionari di altri servizi della Commissione.
L’elenco degli esperti contabili nazionali cui la Commissione può chiedere assistenza (Eurostat) è elaborato in base alle proposte inviate alla Commissione dalle autorità nazionali responsabili della procedura di comunicazione per i disavanzi eccessivi.
2. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie a facilitare le visite metodologiche. Tali visite dovrebbero limitarsi alle autorità nazionali che svolgono un ruolo nella trasmissione dei dati ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi. Gli Stati membri assicurano tuttavia che i servizi che intervengono direttamente o indirettamente nella produzione dei conti pubblici e del debito, e se necessario le autorità nazionali cui incombe una responsabilità funzionale di controllo dei conti pubblici, forniscano ai funzionari della Commissione o agli altri esperti di cui al paragrafo 1, l’assistenza necessaria all’esercizio delle loro funzioni, inclusa la messa a disposizione di documenti per comprovare i dati effettivi sul disavanzo e sul debito trasmessi e i conti pubblici sottostanti. Le rilevazioni riservate del sistema statistico nazionale sono fornite solo alla Commissione (Eurostat).
Fatto salvo l’obbligo generale degli Stati membri di porre in essere tutte le misure necessarie per facilitare le visite metodologiche, gli interlocutori della Commissione (Eurostat) per le visite metodologiche di cui al primo comma sono, in ciascuno Stato membro, i servizi responsabili della procedura di comunicazione per i disavanzi eccessivi.
3. La Commissione (Eurostat) assicura che i funzionari e gli esperti che partecipano a tali visite offrano piena garanzia di competenza tecnica, di indipendenza professionale e di rispetto della riservatezza.
Storico versioni
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