Art. 8

In vigore dal 25 mag 2009
1.   La Commissione (Eurostat) valuta periodicamente la qualità sia dei dati effettivi trasmessi dagli Stati membri sia dei conti pubblici settoriali sottostanti compilati a norma del SEC 95 («conti pubblici»). Per qualità dei dati effettivi si intende che essi ottemperano alle norme contabili e che sono dati statistici completi, affidabili, tempestivi e coerenti. La valutazione si incentra sugli ambiti individuati negli inventari degli Stati membri quali la delimitazione del settore delle amministrazioni pubbliche, la classificazione delle operazioni e delle passività pubbliche e la data di registrazione. 2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat), quanto prima possibile, le pertinenti informazioni statistiche necessarie per la valutazione della qualità dei dati, fatte salve le disposizioni relative al segreto statistico di cui al regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (7). Le «informazioni statistiche» di cui al primo comma dovrebbero limitarsi alle informazioni strettamente necessarie per verificare l’ottemperanza alle norme SEC. In particolare, per informazioni statistiche si intendono: a) dati provenienti dalla contabilità nazionale; b) inventari; c) tabelle relative alla notifica della procedura per i disavanzi eccessivi; d) questionari e chiarimenti supplementari relativi alla notifica. Il formato dei questionari è definito dalla Commissione (Eurostat) previa consultazione del comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti («CMFB»). 3.   La Commissione (Eurostat) riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sulla qualità dei dati effettivi trasmessi dagli Stati membri. La relazione verte sulla valutazione globale dei dati effettivi trasmessi dagli Stati membri per quanto concerne il rispetto delle norme contabili, la completezza, l’affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati.
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