Art. 5
In vigore dal 25 mag 2009
Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) una previsione relativa al loro prodotto interno lordo per l’anno n e l’importo del loro prodotto interno lordo effettivo per gli anni n-1, n-2, n-3 e n-4 entro gli stessi termini fissati dall’, paragrafo 1.
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