Art. 1

In vigore dal 25 mag 2009
1.   Ai fini del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi e ai fini del presente regolamento, i termini che figurano nei paragrafi da 2 a 6 sono definiti conformemente al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità («SEC 95») adottato dal regolamento (CE) n. 2223/96. I codici tra parentesi si riferiscono al SEC 95. 2.   Per «pubblico» si intende ciò che riguarda il settore «amministrazioni pubbliche» (S.13), suddiviso nei sottosettori «amministrazioni centrali» (S.1311), «amministrazioni di Stati federati» (S.1312), «amministrazioni locali» (S.1313) e «enti di previdenza e assistenza sociale» (S.1314), escluse le transazioni commerciali quali sono definite nel SEC 95. L’esclusione delle transazioni commerciali significa che il settore «amministrazioni pubbliche» (S.13) comprende soltanto le unità istituzionali che, a titolo di funzione principale, producono servizi non destinabili alla vendita. 3.   Per «disavanzo (o avanzo) pubblico» si intende l’indebitamento (o accreditamento) netto (EDP B.9) del settore «amministrazioni pubbliche» (S.13), quale definito nel SEC 95. Gli interessi inclusi nel disavanzo pubblico sono costituiti dagli interessi (EDP D.41) quali definiti nel SEC 95. 4.   Per «investimenti pubblici» si intendono gli investimenti fissi lordi (P.51) del settore «amministrazioni pubbliche» (S.13), quali definiti nel SEC 95. 5.   Per «debito pubblico» si intende il valore nominale di tutte le passività (lorde) del settore «amministrazioni pubbliche» (S.13) in essere alla fine dell’anno, ad eccezione di quelle passività cui corrispondono attività finanziarie detenute dal settore «amministrazioni pubbliche» (S.13). Il debito pubblico è costituito dalle passività delle amministrazioni pubbliche classificate nelle categorie seguenti: biglietti, monete e depositi (AF.2), titoli diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati (AF.33), e prestiti (AF.4), secondo le definizioni del SEC 95. Il valore nominale di una passività in essere alla fine dell’anno è il valore facciale. Il valore nominale di una passività indicizzata corrisponde al valore facciale aumentato dell’incremento indicizzato del valore in conto capitale maturato alla fine dell’anno. Le passività denominate in valuta estera o convertite da una valuta estera mediante accordi contrattuali in una o più valute estere sono convertite nelle altre valute estere al tasso convenuto nei predetti accordi e nella moneta nazionale al tasso di cambio rappresentativo del mercato in vigore l’ultimo giorno lavorativo di ciascun anno. Le passività denominate nella moneta nazionale e convertite mediante accordi contrattuali in una valuta estera sono convertite nella valuta estera al tasso convenuto nei predetti accordi e nella moneta nazionale al tasso di cambio rappresentativo del mercato in vigore l’ultimo giorno lavorativo di ciascun anno. Le passività denominate in valuta estera e convertite mediante accordi contrattuali nella moneta nazionale sono convertite nella moneta nazionale al tasso convenuto nei predetti accordi. 6.   «Prodotto interno lordo» è il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato correnti (PIL pm) (B.1*g), quale definito nel SEC 95.
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