Art. 2

In vigore dal 25 mag 2009
1.   Le «cifre relative all’ammontare previsto del disavanzo pubblico e del debito pubblico» per l’anno in corso sono le cifre determinate dagli Stati membri. Esse rispecchiano le previsioni ufficiali più recenti, tenuto conto delle ultime decisioni in materia di bilancio e delle prospettive e degli sviluppi economici. Esse dovrebbero essere presentate quanto più possibile a ridosso della scadenza fissata per la trasmissione. 2.   Per «cifre relative all’ammontare effettivo del debito e del disavanzo pubblico» si intendono i risultati stimati, provvisori, semidefinitivi o definitivi per un anno passato. I dati di previsione insieme ai dati effettivi devono costituire una serie temporale coerente per quanto riguarda le definizioni e i concetti.
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