Art. 3

In vigore dal 25 mag 2009
1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) due volte l’anno, la prima entro il 1o aprile dell’anno corrente (anno n) e la seconda entro il 1o ottobre dell’anno n, l’ammontare previsto ed effettivo del disavanzo pubblico e del debito pubblico. Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) quali autorità nazionali sono responsabili della procedura di comunicazione per i disavanzi eccessivi. 2.   Anteriormente al 1o aprile dell’anno n gli Stati membri: a) comunicano alla Commissione (Eurostat) il disavanzo pubblico previsto per l’anno n, la stima aggiornata del disavanzo pubblico effettivo per l’anno n-1 e i disavanzi pubblici effettivi per gli anni n-2, n-3 e n-4; b) forniscono simultaneamente alla Commissione (Eurostat) i dati di previsione per l’anno n e i dati effettivi per gli anni n-1, n-2, n-3 e n-4 del rispettivo disavanzo dei conti pubblici, secondo la definizione più usata a livello nazionale, e le cifre che illustrano il raccordo fra detto disavanzo e il disavanzo pubblico per il sottosettore S.1311; c) forniscono simultaneamente alla Commissione (Eurostat) i dati effettivi per gli anni n-1, n-2, n-3 ed n-4 del rispettivo saldo operativo e le cifre che illustrano il raccordo tra i saldi operativi di ciascun sottosettore delle amministrazioni pubbliche e il disavanzo pubblico dei sottosettori S.1312, S.1313 e S.1314; d) comunicano alla Commissione (Eurostat) l’ammontare previsto del debito pubblico alla fine dell’anno n e l’ammontare effettivo del debito pubblico alla fine degli anni n-1, n-2, n-3 e n-4; e) forniscono simultaneamente alla Commissione (Eurostat), per gli anni n-1, n-2, n-3 e n-4, le cifre che illustrano il contributo del disavanzo pubblico e di altri fattori pertinenti alla variazione dell’ammontare del debito pubblico per sottosettore. 3.   Anteriormente al 1o ottobre dell’anno n gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) il loro: a) disavanzo pubblico previsto aggiornato per l’anno n e il disavanzo pubblico effettivo per gli anni n-1, n-2, n-3 e n-4 e soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere b) e c); b) ammontare previsto aggiornato del debito pubblico alla fine dell’anno n e l’ammontare effettivo del debito pubblico alla fine degli anni n-1, n-2, n-3 e n-4 e soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2, lettera e). 4.   Le cifre relative al disavanzo pubblico previsto, comunicate alla Commissione (Eurostat) ai sensi dei paragrafi 2 e 3, sono espresse in moneta nazionale e per esercizi finanziari. Le cifre relative all’ammontare effettivo del debito e del disavanzo pubblico, comunicate alla Commissione (Eurostat) ai sensi dei paragrafi 2 e 3, sono espresse in moneta nazionale e per anni civili, ad eccezione delle stime aggiornate per l’anno n-1 che possono essere espresse per esercizi finanziari. Qualora l’anno finanziario sia diverso dall’anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) le cifre relative all’ammontare effettivo del debito e del disavanzo pubblico esprimendole anche in anni finanziari per i due esercizi finanziari precedenti quello in corso.
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