Art. 4

In vigore dal 25 mag 2009
Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) secondo le modalità indicate dall’, paragrafi 1, 2 e 3, le cifre relative alle spese per investimenti pubblici e per interessi (consolidati).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:479:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Regolamento (UE) 2009/479 — Testo vigente | Portale Normativo