Art. 6
In vigore dal 25 mag 2009
1. Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) di ogni revisione importante dei dati relativi al debito pubblico e al disavanzo pubblico previsti ed effettivi già trasmessi, non appena tali dati sono disponibili.
2. Le revisioni importanti dei dati effettivi sul disavanzo e sul debito già trasmessi sono adeguatamente documentate. Le revisioni devono essere comunque comunicate e adeguatamente documentate se comportano un superamento dei valori di riferimento riportati nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi o se implicano che i dati di uno Stato membro non superano più i valori di riferimento.
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