Art. 13
In vigore dal 25 mag 2009
La Commissione (Eurostat) riferisce al comitato economico e finanziario sui risultati delle visite di dialogo e metodologiche, comprese eventuali osservazioni formulate dallo Stato membro interessato in merito a tali risultati. Dopo essere state trasmesse al comitato economico e finanziario, tali relazioni, unitamente alle eventuali osservazioni formulate dallo Stato membro interessato, sono rese pubbliche, fatte salve le disposizioni relative al segreto statistico di cui al regolamento (CE) n. 322/97.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:479:oj#art-13