Art. 14

In vigore dal 25 mag 2009
1.   La Commissione (Eurostat) fornisce i dati effettivi sul disavanzo e sul debito pubblico ai fini dell’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, entro le tre settimane successive alle scadenze fissate per la trasmissione all’, paragrafo 1 o alle revisioni di cui all’, paragrafo 1. Tali dati sono forniti mediante pubblicazione. 2.   La Commissione (Eurostat) non differisce la fornitura dei dati effettivi sul disavanzo e sul debito pubblico degli Stati membri se uno Stato membro non ha trasmesso i propri dati.
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