Art. 16

In vigore dal 25 mag 2009
1.   Gli Stati membri assicurano che i dati effettivi trasmessi alla Commissione (Eurostat) siano forniti conformemente ai principi di cui all’ del regolamento (CE) n. 322/97. A tale riguardo, le autorità statistiche nazionali hanno la responsabilità di garantire la conformità dei dati trasmessi all’ del presente regolamento e alle relative norme contabili del SEC 95. 2.   Gli Stati membri adottano tutte le misure atte ad assicurare che i funzionari preposti alla trasmissione alla Commissione (Eurostat) dei dati effettivi e dei conti pubblici sottostanti operino conformemente ai principi fissati all’ del regolamento (CE) n. 322/97.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:479:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo