Art. 16
In vigore dal 25 mag 2009
1. Gli Stati membri assicurano che i dati effettivi trasmessi alla Commissione (Eurostat) siano forniti conformemente ai principi di cui all’ del regolamento (CE) n. 322/97. A tale riguardo, le autorità statistiche nazionali hanno la responsabilità di garantire la conformità dei dati trasmessi all’ del presente regolamento e alle relative norme contabili del SEC 95.
2. Gli Stati membri adottano tutte le misure atte ad assicurare che i funzionari preposti alla trasmissione alla Commissione (Eurostat) dei dati effettivi e dei conti pubblici sottostanti operino conformemente ai principi fissati all’ del regolamento (CE) n. 322/97.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:479:oj#art-16