Art. 15

Procedura accelerata di parere dell’agenzia

In vigore dal 6 mag 2009
Procedura accelerata di parere dell’agenzia 1.   In casi specifici in cui per ragioni di protezione della salute pubblica o della salute o del benessere degli animali sia necessario autorizzare con urgenza un medicinale veterinario o un biocida, la Commissione, chiunque abbia presentato una domanda di parere a norma dell’ o uno Stato membro possono chiedere all’agenzia di ricorrere ad una procedura accelerata di valutazione del limite massimo di residui di una sostanza farmacologicamente attiva presente in detti prodotti. 2.   La forma e il contenuto della domanda di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono stabiliti dalla Commissione a norma dell’, paragrafo 1. 3.   In deroga ai termini fissati all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 2, l’agenzia garantisce che il parere del comitato sia formulato entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda.
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