Art. 9
Parere dell’agenzia richiesto dalla Commissione o da uno Stato membro
In vigore dal 6 mag 2009
Parere dell’agenzia richiesto dalla Commissione o da uno Stato membro
1. La Commissione o uno Stato membro possono richiedere all’agenzia un parere sui limiti massimi dei residui in una delle seguenti circostanze:
a)
se la sostanza in questione è autorizzata per l’utilizzo in un medicinale veterinario in un paese terzo e non è stata oggetto di domanda per la determinazione del relativo limite massimo di residui riguardo al prodotto alimentare o alla specie interessati a norma dell’;
b)
se la sostanza in questione è contenuta in un medicinale di cui è previsto l’utilizzo ai sensi dell’ della direttiva 2001/82/CE e non è stata oggetto di domanda per la determinazione del relativo limite massimo di residui riguardo al prodotto alimentare o alla specie interessati a norma dell’ del presente regolamento.
Nei casi di cui al primo comma, lettera b), allorché si tratta di specie o di utilizzi minori, la domanda può essere trasmessa presentata all’agenzia da un soggetto interessato o da un’organizzazione interessata.
Si applicano gli articoli da 4 a 7.
La domanda di parere di cui al primo comma del presente paragrafo rispetta i requisiti di forma e di contenuto previsti dalla Commissione, a norma dell’, paragrafo 1.
2. L’agenzia garantisce che il parere del comitato sia formulato entro duecentodieci giorni dal ricevimento di una richiesta della Commissione, di uno Stato membro, di un soggetto interessato o di un’organizzazione interessata. Tale termine è sospeso se l’agenzia richiede la presentazione di informazioni supplementari sulla sostanza in esame entro un determinato periodo e resta sospeso fino alla presentazione delle informazioni supplementari richieste.
3. Entro quindici giorni dall’adozione del parere definitivo, l’agenzia lo trasmette alla Commissione e, se del caso, allo Stato membro, al soggetto interessato o all’organizzazione interessata che ha presentato la richiesta, esponendo le ragioni che motivano le proprie conclusioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:470:oj#art-9