Art. 8

Domande e procedure

In vigore dal 6 mag 2009
Domande e procedure 1.   La domanda di cui all’ rispetta i requisiti di forma e di contenuto stabiliti dalla Commissione a norma dell’, paragrafo 1, ed è corredata dall’importo dei diritti spettanti all’agenzia. 2.   L’agenzia garantisce che il comitato formuli il proprio parere entro duecentodieci giorni dal ricevimento di una domanda valida in conformità dell’ e del paragrafo 1 del presente articolo. Tale termine è sospeso nel caso in cui l’agenzia richieda la presentazione di informazioni supplementari sulla sostanza in esame entro un determinato periodo e resta sospeso fino alla presentazione delle informazioni supplementari richieste. 3.   L’agenzia trasmette al richiedente il parere di cui all’. Entro quindici giorni dal ricevimento del parere, il richiedente può comunicare per iscritto all’agenzia la propria intenzione di presentare una richiesta di riesame del parere. In tal caso, entro sessanta giorni dal ricevimento del parere, il richiedente sottopone all’agenzia una motivazione dettagliata della propria richiesta. Entro sessanta giorni dal ricevimento della motivazione della richiesta di riesame presentata dal richiedente, il comitato valuta se il proprio parere debba essere rivisto e adotta il parere definitivo. Le ragioni che motivano la conclusione raggiunta in merito alla richiesta sono allegate al parere definitivo. 4.   Entro quindici giorni dall’adozione del parere definitivo, l’agenzia lo trasmette alla Commissione e al richiedente, esponendo le ragioni che motivano le conclusioni.
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