Art. 6

Valutazione scientifica del rischio

In vigore dal 6 mag 2009
Valutazione scientifica del rischio 1.   La valutazione scientifica del rischio prende in esame il metabolismo e l’eliminazione delle sostanze farmacologicamente attive nelle specie animali interessate, il tipo di residui e la quantità che può essere ingerita dagli esseri umani nel corso della vita senza rischi significativi per la salute espressa in termini di dose giornaliera ammissibile («DGA»). Sono possibili approcci diversi dalla DGA, purché fissati dalla Commissione a norma dell’, paragrafo 2. 2.   La valutazione scientifica del rischio riguarda quanto segue: a) il tipo e la quantità di residui che si ritiene non presentino un pericolo per la salute umana; b) il rischio di effetti tossicologici, farmacologici o microbiologici sugli esseri umani; c) residui presenti negli alimenti di origine vegetale o provenienti dall’ambiente. 3.   Se il metabolismo e l’eliminazione della sostanza non possono essere valutati, la valutazione scientifica del rischio può tener conto di dati relativi al monitoraggio o di dati relativi all’esposizione.
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Valutazione scientifica del rischio (Art. 6 Regolamento (UE) 2009/470) — Testo vigente | Portale Normativo