Art. 13

Misure di esecuzione

In vigore dal 6 mag 2009
Misure di esecuzione 1.   Secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, la Commissione, in consultazione con l’agenzia, adotta misure relative alla forma e al contenuto delle domande e delle richieste di cui agli . 2.   La Commissione, in consultazione con l’agenzia, gli Stati membri e i soggetti interessati, adotta misure relative: a) ai principi metodologici della valutazione del rischio e delle raccomandazioni sulla gestione del rischio di cui agli , compresi i requisiti tecnici conformi a norme concordate a livello internazionale; b) alle norme sull’applicazione di un limite massimo di residui fissato per una sostanza farmacologicamente attiva in un prodotto alimentare specifico a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie ovvero di un limite massimo di residui fissato per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie a norma dell’. Tali norme specificano come e in quali circostanze i dati scientifici sui residui in uno specifico prodotto alimentare o in una o più specie possano essere utilizzati per fissare un limite massimo di residui in altri prodotti alimentari o altre specie. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
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Misure di esecuzione (Art. 13 Regolamento (UE) 2009/470) — Testo vigente | Portale Normativo