Art. 3

Domanda di parere dell’agenzia

In vigore dal 6 mag 2009
Domanda di parere dell’agenzia Eccetto nei casi in cui si applica la procedura del Codex Alimentarius di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento, tutte le sostanze farmacologicamente attive destinate all’utilizzo nella Comunità in medicinali veterinari da somministrare ad animali destinati alla produzione di alimenti sono oggetto di un parere dell’agenzia europea per i medicinali («l’agenzia»), istituita dall’articolo 55 del regolamento (CE) n. 726/2004, relativo al limite massimo di residui formulato dal comitato per i medicinali veterinari («il comitato»), istituito dall’ di tale regolamento. A tal fine il richiedente di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale veterinario contenente una tale sostanza, colui che ha intenzione di richiedere tale autorizzazione all’immissione in commercio o, se del caso, il titolare di detta autorizzazione presenta una domanda all’agenzia.
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